Titolo I – Finalità
Art. 1 – È costituito a norma dell’art. 36 c.c. il Collegio dei Professori Universitari Ordinari e Straordinari (in servizio ed aventi diritto all’elettorato attivo e passivo) del raggruppamento di Chirurgia Generale (MED 18). Il Collegio ha sede presso la Presidenza del Collegio.
Art. 2 – Il Collegio non persegue scopi di lucro e si propone, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole Facoltà, mediante scambi coordinati d’informazione e studio dei problemi comuni, di formulare proposte, di intraprendere ed assumere specifiche iniziative atte a garantire ed agevolare l’espletamento delle attività inscindibili di didattica, ricerca ed assistenza nel campo delle proprie discipline e di tutelare, a tutti i livelli, diritti e dignità dei professori universitari.
Titolo II – Membri del Collegio
Art. 3 – Hanno diritto a far parte dei Collegio i Professori Ordinari e Straordinari di Chirurgia Generale in servizio ed aventi diritto all’elettorato attivo e passivo (Membri del Collegio), i quali sono tenuti a versare le quote associative pena la decadenza.
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Collegio.
Art. 3 bis – La qualità di Membro del Collegio si perde per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3 e per l’esclusione deliberata dal Consiglio a carico di coloro che, per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi, rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti del Collegio. Avverso l’espulsione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al Collegio dei Saggi.
Titolo III – Organi del Collegio
Art. 4 – Sono Organi del Collegio:
– L’Assemblea Generale
– Il Consiglio Direttivo
– I Segretari referenti di Facoltà
– Il Collegio dei Saggi
– I Revisori dei Conti
Art. 5 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i componenti del Collegio, che risultano dal libro: “Membri del Collegio” di cui all’art. 1, in regola con il pagamento della quota annuale.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno; in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando venga richiesto da almeno un quinto dei membri del Collegio. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, contenente la data, l’ora ed il luogo, sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno, e deve essere inviato tramite mezzi ritenuti idonei per raggiungere gli interessati (e-mail, telefax, lettere, ecc.) con un anticipo di almeno 7 giorni; in casi d’urgenza, sempre con le stesse modalità con un preavviso di almeno 48 ore.
L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Collegio o, da un suo delegato.
Spetta all’Assemblea dei Membri:
– l’approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo;
– l’approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto;
– lo scioglimento del Collegio,
– l’elezione e la nomina del Consiglio Direttivo;
– la nomina del Collegio dei Saggi;
– la ratifica della elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Validità delle sedute
Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti (membri 50% + 1 ). In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno il 1/4 dei componenti. Nel computo per definire la maggioranza si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l’assenza.
In ogni caso nessuna seduta è valida qualora non sia presente il Presidente o un suo delegato.
Nessuno può prendere parte alle votazioni inerenti agli argomenti riguardanti la sua persona o suoi parenti o affini entro il 4° grado.
Art. 7 – Modalità di Votazione
Per l’assunzione di delibere è necessaria l’approvazione da parte della maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano; quelle riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora un decimo dei presenti ne faccia richiesta.
Le votazioni per l’elezione delle cariche elettive avvengono con le modalità previste dal regolamento elettorale già approvato dall’Assemblea che si acclude al presente Statuto.
Art. 8 – Verbalizzazione della seduta
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali contenenti i termini essenziali della discussione. Chiunque intende fare iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnarne il testo al Segretario nel corso della seduta stessa.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni, ed hanno effetto immediato.
l verbali sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i verbali possono essere approvati nella seconda seduta. Per esigenze particolari stralci di verbali possono essere approvati seduta stante.
Art. 9 – Segretari Referenti di Facoltà
Presso ogni sede universitaria il Professore più giovane per anzianità in ruolo assume la funzione di Referente Segretario. In particolari circostanze il Presidente od il Segretario inviano comunicazioni ai referenti i quali hanno l’obbligo di mantenere i rapporti e rendere tempestivamente informati tutti gli ordinari della Facoltà di appartenenza di eventuali comunicazioni che ricevono dagli organi del Collegio. Quando un nuovo Professore è chiamato dalla Facoltà il Segretario Referente in carica dovrà darne comunicazione agli organi del Collegio.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, da cinque componenti, dal Segretario e dal Tesoriere e dal Past- Presidente.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente con avviso inviato tramite mezzi ritenuti idonei per raggiungere gli interessati (e-mail, telefax, lettere, ecc.) almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo devono essere ratificate dall’Assemblea.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea generale. In particolare:
– è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione del Collegio e per lo svolgimento dell’attività dello stesso;
– propone all’Assemblea generale l’entità della quota di iscrizione annuale;
– predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dei Revisori dei Conti e dell’Assemblea.
Il Membro del Consiglio Direttivo che per 3 volte di seguito è assente senza fornire giustificazione scritta viene diffidato dal Presidente a giustificarsi e decade automaticamente qualora non risponda. Il Presidente indice per la sostituzione una nuova elezione entro 60 giorni.
Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente in carica rappresenta il Collegio a tutti gli effetti; ne assicura il regolare svolgimento dell’attività e promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all’art.2.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea generale, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Probiviri.
Il Presidente coadiuvato dal Segretario predispone l’ordine del giorno delle riunioni.
Il Presidente può delegare, di volta in volta, la rappresentanza del Collegio al Presidente eletto e/o al Past-President.
Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della S.I.C.U.
Art. 12 – Il Segretario
Il Segretario:
– pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo;
– redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni dei Consiglio Direttivo e provvede alla loro custodia:
– è responsabile della gestione sociale e del personale dipendente del Collegio;
– ogni anno presenta all’Assemblea generale una relazione sull’attività del Collegio.
Art. 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere verifica:
– la lista dei membri aventi diritto al voto e che hanno regolarizzato la quota annuale
– vigila sulla contabilità del Collegio;
– provvede alla conservazione delle scritture contabili;
– compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale del Collegio che, previa approvazione dei revisori dei Conti, vengono approvati dall’Assemblea generale.
– Su delega scritta del Presidente il Tesoriere può compiere autonomamente con singola firma atti amministrativi di spettanza del Presidente.
Art. 14 – Il Collegio dei Saggi
È costituito da:
a) gli ultimi due Past-Presidents del Collegio in servizio, come indicato all’art. 1;
b) da due membri che abbiano avuto il più elevato numero di suffragio elettorale;
c) dal Presidente in carica. Il più anziano nel ruolo assume le funzioni di Coordinatore del Consiglio.
Tale Collegio sarà chiamato a risolvere le controversie che dovessero insorgere tra i membri del Collegio. che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno demandare ad esso per una istruttoria riservata.
Art. 15 – Revisore dei Conti
I revisori dei Conti sono in numero di tre e vengono eletti dall’Assemblea. Il più anziano nel ruolo assume le funzioni di Coordinatore.
I Revisori dei Conti:
– assistono al lavori dei Consiglio Direttivo quando sono iscritti all’ordine del giorno temi di natura amministrativa o proposte di acquisto o di cessione di beni da parte del Collegio;
– supervisionano i metodi. e le procedure utilizzati dal Tesoriere nella stesura dei conto consuntivo e di quello preventivo annuale, che controfirmano e predispongono la relazione di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale;
– assolvono, su richiesta dei Consiglio Direttivo, a particolari compiti, di volta in volta indicati, inerenti a problemi economici e finanziari del Collegio.
Per l’espletamento delle loro attività possono avvalersi di un commercialista anche al di fuori di quello scelto dal Consiglio Direttivo.
Titolo IV – Commissioni
Art. 16 – Per lo studio di particolari problemi il Presidente si può avvalere della collaborazione di Commissioni di Studio nominate tra i Membri dei Collegio, tra i quali designa un Responsabile. Può rivolgersi, per particolari esigenze a consulenze esterne con specifiche competenze che possono essere invitati a relazionare in Assemblea senza diritto di partecipare alla fase deliberante.
Titolo V – Modifiche dello Statuto
Art. 17 – Ogni proposta di modifica dello Statuto deve essere inserita nell’ordine dei giorno, discussa dall’Assemblea e deliberata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Titolo VI – Scioglimento del Collegio
Art. 18 – Per lo scioglimento dei Collegio di cui al presente Statuto è necessaria una votazione con una maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto.
Il patrimonio residuo del Collegio deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L.23.12.96 n.662.
Titolo VII – Patrimonio del Collegio
Art. 19 – Il patrimonio dei Collegio è costituito dalle quote associative e da eventuali lasciti e donazioni.
Art. 20 – l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall’assemblea generale ordinaria.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo VIII – Durate cariche elettive
Art. 21 – Tutte le cariche elettive durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Le elezioni per tutte le cariche elettive si svolgono contemporaneamente.
Alla scadenza dei componenti eletti, il Presidente in carica indice le elezioni secondo le modalità previste dal regolamento elettorale annesso al presente statuto.
Titolo IX – Disposizioni generali
Art. 22 – per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.